“Homo oeconomicus” o “razionalità limitata”?

DiGiovanni Pascuzzi

26 Aprile 2024

La legislazione dell’UE emanata a tutela del consumatore fa spesso riferimento alla nozione di “consumatore medio”.

Ma chi è il “consumatore medio”?

Una persona che corrisponde alla nozione di “homo oeconomicus” elaborata dalla economia classica, perfettamente razionale?

Oppure alla persona con “razionalità limitata” descritta negli studi economici e psicologici più recenti?

Con l’ordinanza 10 ottobre 2022 n. 8650, il Consiglio di Stato (Sezione VI), ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

A) Se la nozione di consumatore medio di cui alla Direttiva 2005/29/CE inteso come consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto – per la sua elasticità ed indeterminatezza – non debba essere formulata con riferimento alla miglior scienza ed esperienza e di conseguenza rimandi non solo alla nozione classica dell’homo oeconomicus ma anche alle acquisizioni delle più recenti teorie sulla razionalità limitata che hanno dimostrato come le persone agiscono spesso riducendo le informazioni necessarie con decisioni “irragionevoli” se parametrate a quelle che sarebbero prese da un soggetto ipoteticamente attento ed avveduto acquisizioni che impongono una esigenza protettiva maggiore dei consumatori nel caso – sempre più ricorrente nelle moderne dinamiche di mercato – di pericolo di condizionamenti cognitivi.

B) Se possa essere considerata di per sé aggressiva una pratica commerciale nella quale, a causa dell’incorniciamento delle informazioni (framing) una scelta possa apparire come obbligata e senza alternative tenendo conto dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva che considera ingannevole una pratica commerciale che in qualsiasi modo inganni o possa ingannare il consumatore medio «anche nella sua presentazione complessiva.

News n 3 giustizia amministrativa

Consiglio di Stato (Sezione VI), ordinanza 10 ottobre 2022 n. 8650

 

 

Commenti alla decisione

Carlo Bona e Nicolao Bonini,  Tutela del consumatore e nuovi paradigmi scientifici: scienze cognitive e neuroscienze varcano la soglia di palazzo Spada, in Il Foro Italiano, 2022, III, 542.

Franco Trubiani, Le incerte sorti del “consumatore medio” tra condizionamenti cognitivi e nuove aperture della giurisprudenza, in Accademia, 2023, 101.

Edoardo Bacciardi, Lo standard del consumatore medio tra homo oeconomicus e homo heuristicus, in Accademia, 2023, 77.

Andrea Magliari, Consumatore medio, razionalità limitata e regolazione del mercato in Rivista della regolazione dei mercati, v. 2023, n. 2 (2023), p. 374-398.

 


Il 25 aprile 2024 l’Avvocato generale Nicholas Emiliou ha presentato le proprie Conclusioni.

Di seguito le Conclusioni rassegnate deall’Avvocato generale:

100. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudizialiproposte dal Consiglio di Stato (Italia) nei seguenti termini:
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratichecommerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio eil regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») deve essere interpretata nel senso che il «consumatore medio» non è necessariamente un individuo razionale chesi attiva per ottenere le informazioni rilevanti, elabora razionalmente le informazioni a lui presentate ed è pertantoin grado di adottare decisioni consapevoli. Benché, in taluni casi, il «consumatore medio» possa essere consideratoin grado di agire razionalmente e di adottare una decisione consapevole, la nozione è sufficientemente flessibile daconsentire di considerarlo, in altri casi, come una persona dotata di «razionalità limitata», che agisce senzaottenere tutte le informazioni rilevanti o che è incapace di elaborare le informazioni che le vengono fornite inmaniera razionale (comprese le informazioni che le vengono presentate dal professionista).

Gli articoli 8 e 9 di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che una pratica commerciale con cui un professionista non solo vende dueprodotti in abbinamento, ma presenta le informazioni ai suoi clienti in modo tale da indurli a credere che debbanonecessariamente acquistare i due prodotti insieme, non è di per sé «aggressiva», ai sensi della direttiva 2005/29.Le autorità competenti degli Stati membri devono valutare una siffatta pratica commerciale «nella fattispecieconcreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso» per stabilire se essa soddisfi i requisitiprevisti nelle suddette disposizioni. L’onere della prova non è trasferito a carico del professionista. Tuttavia, se altermine di tale valutazione tali autorità concludono che la pratica commerciale è «aggressiva» ai sensi delledisposizioni di cui trattasi, esse sono tenute a vietarla. A tal proposito esse possono, ad esempio, imporre che la firma dei contratti per i due prodotti sia separata da un intervallo di sette giorni. Inoltre, qualora i due prodotti siriferiscano a «servizi finanziari», gli Stati membri possono adottare norme al fine di vietare la vendita abbinata ditali prodotti, in applicazione della lex specialis di cui all’articolo 3, paragrafo 9, della medesima direttiva.

Qui il testo completo delle Conclusioni.

 

 

 

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